La disoccupazione rimpatriati è una misura erogata da INPS per i lavoratori italiani che hanno svolto un periodo di lavoro in un Paese estero e sono rientrati in Italia.
Questa indennità per i lavoratori rimpatriati è una prestazione che viene calcolata in base a retribuzioni convenzionali parametrate su con decreti ministeriali pubblicati annualmente.
Inoltre, la richiesta di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati si distingue tra i cittadini italiani che hanno lavorato in Paesi esteri che seguono le normative comunitarie, come i Paesi dell’Unione Europea e quelli dello Spazio Economico Europeo, e negli Stati esteri non convenzionati.
Vediamo insieme come funziona e chi può effettuare la domanda di disoccupazione lavoratori rimpatriati dall’estero in Italia. Ricorda che puoi prenotare il servizio per effettuare la domanda disoccupazione rimpatriati online con l’ausilio dei nostri consulenti di Caf e Patronato.
Come funziona la disoccupazione rimpatriati INPS per lavoratori italiani
L’indennità di disoccupazione per lavoratori rimpatriati in Italia dopo un periodo di lavoro in uno Stato estero spetta ai cittadini italiani che hanno perso il lavoro fuori dal nostro Paese per licenziamento o per mancato rinnovo del rapporto di lavoro stagionale e comincia:
- entro sette giorni successivi alla data del rimpatrio se il lavoratore ha provveduto ha dare la disponibilità al lavoro presso un centro per l’impiego;
- dalla data di dichiarazione di disponibilità al lavoro se essa è avvenuta dall’ottavo al trentesimo giorno dal giorno del rimpatrio.
La prestazione viene erogata dall’INPS per la durata massima di sei mesi direttamente sul conto bancario o postale, sul libretto postale oppure con bonifico postale sull’IBAN del richiedente ed è compatibile con gli assegni al nucleo familiare e per i figli a carico spettanti ai lavoratori dipendenti.
Come ottenere l’indennità di disoccupazione per lavoratori rimpatriati cittadini italiani
Per poter accedere alla indennità di disoccupazione per rimpatriati lavoratori italiani se si è rientrati in Italia entro sei mesi dal giorno di fine contratto di lavoro e bisogna rendere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il suo importo sarà calcolato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite da decreti annuali.
La domanda per questo trattamento di disoccupazione deve essere presentata utilizzando il servizio dedicato online dell’INPS e puoi effettuarla anche con la consulenza degli esperti di Caf e Patronato. Il diritto per questa indennità non si prescrive e per la prima domanda non importa la durata del rapporto di lavoro all’estero. Invece, per fare ulteriori richieste è necessario aver svolto un periodo di lavoro subordinato di almeno dodici mesi, di cui sette all’estero tra i requisiti previsti.
I disoccupati rimpatriati da uno Stato convenzionato e che applica le normative comunitarie devono allegare il documento portatile U1 alla domanda che contiene i periodi di assicurazione, la data e il motivo della cessazione e la qualifica del lavoratore. Inoltre, bisogna allegare tutti i documenti che dimostrano lo svolgimento del lavoro in un Paese estero come ad esempio la busta paga ed il contratto di lavoro dipendente, altrimenti sarà l’INPS a richiedere i dati all’istituzione estera se non si è in possesso del documento portatile u1.
Per la domanda dei lavoratori che hanno svolto l’attività lavorativa in Stati non convenzionati devono allegare i documenti che evidenziano il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all’estero o dell’autorità consolare competente. Contattaci per effettuare la domanda per la disoccupazione rimpatriati online. Per saperne di più leggi anche: