Il visto permesso di soggiorno è il documento che consente l’ingresso in Italia del cittadino straniero extracomunitario e può essere richiesto presso le sedi dell’ambasciata o del consolato italiano situate nel suo Paese di residenza.
Infatti, il visto viene spesso confuso con il permesso di soggiorno, ma quest’ultimo documento è quello che permettere agli stranieri di risiedere legalmente sul territorio del nostro Paese.
Quindi, con il visto il cittadino straniero entra in Italia, mentre entro otto giorni deve effettuare la richiesta per il permesso di soggiorno per rimanere in maniera regolare nel nostro Paese in base al periodo presente sul visto stesso.
La durata del permesso di soggiorno dipende dal tempo indicato sul visto, determinato dalla sua tipologia che è stata rilasciata dall’ambasciata o da un consolato italiano al cittadino straniero.
Quali sono le tipologie di visto permesso di soggiorno
I visti per il permesso di soggiorno hanno una durata specifica in base alla loro tipologia che è determinata dalla motivazione che ha portato alla sua concessione. Nel dettaglio, il visto permesso di soggiorno è valido:
- per il periodo previsto per il completamento del percorso di studi e formazione, se si ottiene il visto per motivi di studio o formazione;
- un anno dal rilascio del visto per il ricongiungimento familiare, ottenuto dai familiari che hanno avuto il nulla osta per ricongiungersi ai componenti della famiglia già presenti legalmente sul territorio italiano;
- quanto la durata del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, stagionale o indeterminato, sottoscrivibili solo dopo che il datore di lavoro ha richiesto ed ottenuto il nulla osta dal SUI, lo Sportello Unico per l’Immigrazione, del territorio in cui si svolgerà l’attività professionale e ricevere il visto per lavoro subordinato;
- quanto la durata del periodo di attività di lavoro industriale, professionale, artigianale o commerciale, ricoprire cariche o creare una società di capitali con il visto di lavoro autonomo non occasionale ottenibile se si possiedono i requisiti morali e professionali per lo svolgimento di queste attività.
In generale, questi visti devono essere trasformati in permessi di soggiorno e potranno durare al massimo tre mesi per motivi di turismo, affari o visita, nove mesi per il lavoro stagionale, un anno per i corsi di studio, rinnovabile ogni annualità, e di formazione, due anni per il lavoro autonomo, dipendente ed il ricongiungimento familiare, oppure per periodi temporali differenti secondo quanto previsto dal Testo Unico Immigrazione.
Come richiedere la conversione del visto permesso di soggiorno
Il cittadino straniero extracomunitario che ha ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno può richiederne la sua conversione in base alla motivazione che giustifica la sua permanenza nel nostro Paese. Infatti, si può cambiare questo documento quando:
- si vuole passare dal permesso di soggiorno per motivi di studi a quello per il lavoro autonomo se ci sono le condizioni per farlo;
- si sostituisce il permesso di soggiorno per il lavoro stagionale con quello per il lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato di almeno un anno si è entrati nel nostro Paese con il visto di lavoro stagionale per il secondo hanno di fila o se questo è scaduto e si possiede un permesso di soggiorno valido.
Per convertire il permesso di soggiorno, il cittadino straniero deve ottenere il nulla osta dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della prefettura del territorio di residenza competente e poi effettuare la richiesta di conversione in Questura che sarà subordinata anche alle quote di ingresso previste dal Decreto flussi.
Come ottenere il visto permesso di soggiorno
Il cittadino straniero extracomunitario che desidera entrare in Italia per almeno tre mesi deve ottenere il visto dall’Ambasciata o dal Consolato italiano, dimostrando e documentando i motivi dell’ingresso e le disponibilità economiche per arrivare nel nostro Paese ed eventualmente ritornare in quello di provenienza, quest’ultimo requisito non serve per il visto per motivi di lavoro.
Infatti, per gli ingressi dei cittadini stranieri, l’Italia fa riferimento alle disposizione contenute nel Testo Unico sull’Immigrazione, e qualora non venissero rispettati i requisiti in esso contenuti, essi sarebbero considerati come persone che minacciano la sicurezza nazionale del nostro Paese e di quelli con i quali si è sottoscritto gli accordi per la libera circolazione delle persone tra le frontiere interne.
Quindi, per entrare regolarmente all’interno del territorio italiano servono il proprio passaporto ed il visto permesso di soggiorno per motivi che prevedono la permanenza del cittadino straniero per almeno tre mesi, per durate inferiori bastano i visti rilasciati dalle autorità diplomatiche dei Paesi con i quali l’Italia ha siglato accordi in materia oppure in base alle disposizioni comunitarie.
Invece, sono considerati irregolari i cittadini extracomunitari che arrivano in Italia senza passaporto o visto, oppure hanno perso le condizioni per il mantenimento dei requisiti per il soggiorno nel nostro territorio, come la fine temporale del visto stesso, ottenendo in questi casi l’espulsione dal nostro Paese.
Altre informazioni utili sul visto permesso di soggiorno
Per il cittadino straniero extracomunitario che vuole entrare in Italia deve conoscere altre importanti informazioni utili sul visto permesso di soggiorno come ad esempio:
- si deve richiederlo almeno 15 giorni prima dall’inizio del viaggio programmato, ma la tempistica consigliabile è di sei mesi per fare la domanda, nove mesi per i lavoratori marittimi;
- la domanda di visto può essere effettuata all’Ufficio visti dell’Ambasciata e del Consolato italiano del Paese di residenza del cittadino straniero;
- sul sito web il Visto per l’Italia si possono trovare le informazioni relative ai documenti richiesti per effettuare la domanda di visto in base ala Paese di provenienza ed i relativi costi;
- le tempistiche di rilascio sono da 15 giorni a 45 giorni per i visti brevi, massimo 90 giorni per i visti più lunghi, 30 giorni per il lavoro subordinato e per il ricongiungimento familiare, 120 giorni per il lavoro autonomo;
- la durata del visto è diversa dalla validità, ad esempio può durare 30 giorni ed essere valido per novanta giorni ed il cittadino può soggiornare in Italia per al massimo un mese sui tre mesi di validità previsti dal documento;
- gli ingressi nel territori italiano permessi dal visto sono uno, due o diversi in base a quanto indicato dal documento durante la sua durata totale prevista e quello breve può essere prolungato con richiesta alla Questura di zona;
- la richiesta di visto può essere respinta ed al cittadino straniero vengono comunicate le motivazioni del suo diniego e si può ricorrere al TAR solo per il mancato rilascio del visto Schengen entro 60 giorni dall’avvenuta notifica, senza possibilità di ricorso in caso di ulteriore esito negativo del procedimento.
Il cittadino straniero per ottenere il visto permesso di soggiorno deve compilare il modulo di domanda da presentare presso l’Ambasciata o il Consolato italiano presente nel suo Paese e fornire una fotografia in formato tessera, un documento di viaggio valido, dimostrare di avere in Italia la disponibilità di un alloggio valido, i mezzi economici e documentare la motivazione che giustifica l’emissione del documento. I nostri consulenti sono a tua disposizione per effettuare la richiesta di permesso di soggiorno online o la domanda per il suo rinnovo e per il permesso di soggiorno illimitato.