Quando si riceve la notifica della cartella di pagamento da parte di Agenzia delle Entrate vuol dire che l’ente di riscossione richiede l’effettuazione del versamento di debiti fiscali o contributivi che non sono stati adempiuti dal debitore.
Attraverso questa comunicazione, l’Agente della Riscossione informa il contribuente dell’esistenza delle somme dovute non ancora pagate a seguito di un avviso di accertamento, dandogli la possibilità di difendersi in giudizio.
La notifica della cartella di pagamento, per debiti nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione, Inps, Comuni ed enti amministrativi, può avvenire presso il domicilio fiscale che:
- per le persone fisiche residenti in Italia è la residenza anagrafica;
- se non sono residenti corrisponde al Comune dove hanno conseguito reddito oppure se lo hanno prodotto in più luoghi, in quello dove ne hanno realizzato di più;
- nel Comune specificato all’anagrafe anche se hanno il domicilio da un’altra persona o un altro ufficio.
La cartella contiene l’importo dovuto, la descrizione del debito, le istruzioni di pagamento con sanzioni e interessi applicati e può essere una multa non pagata, una tassa ancora dovuta, contributi previdenziali non riconosciuti. Dal 2016 è obbligatoria la notifica via PEC per imprese e professionisti iscritti all’Albo.
La notificazione della cartella di pagamento deve essere emessa entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione pena la decadenza, sugli importi dovuti rilevati dai controlli automatici. Per la liquidazione delle imposte sul TFR, sulle prestazioni in forma di capitale e a seguito del controllo formale della dichiarazione, la notifica cartella deve avvenire entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla sua presentazione.
Il debitore può contestare entro 60 giorni dalla notifica la cartella di pagamento e può richiedere la nullità dell’atto solo se non lo ha ricevuto, presentando ricorso cartella esattoriale.
Invece, in caso di mancato pagamento entro tale termine, sempre entro sessanta giorni dalla notifica cartella, si avvia la procedura esecutiva.
La rottamazione delle cartelle esattoriali e rateizzazione per il contribuente
La rottamazione delle cartelle di pagamento consiste nell’agevolazione dei carichi fiscali e permette al contribuente di estinguere il debito senza pagare:
- le sanzioni;
- gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo;
- le sanzioni accessorie dei crediti di natura previdenziale.
L’Agenzia delle Entrate specifica per il 2023 la rottamazione quater può avvenire attraverso il pagamento della prima o unica rata la prima scadenza è stabilita per il 31 ottobre 2023 con tolleranza fino al 6 novembre e la seconda data è fissata per il 30 novembre con tolleranza entro il 5 dicembre, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2023 ma appena riaperta tale tolleranza tempestiva dei pagamenti fino al 18 dicembre 2023.
Invece, chi sceglie la soluzione di pagare le somme dovute in due rate di pari importo da versare entro il 31 ottobre 2023 ed il 17 marzo 2024.
Il pagamento può essere eseguito online attraverso gli istituti ed altri prestatori di servizi di pagamento aderenti a PagoPa, con addebito dal proprio conto corrente, con il modulo di pagamento allegato alla comunicazione ed allo sportello dell’Agenzia delle Entrate riscossione dopo aver prenotato un appuntamento.
A seguito del mancato versamento di quanto dovuto, dal prossimo anno le date per il versamento delle cartelle rottamate si deve effettuare entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2024, per ulteriori dettagli bisognerà attendere l’approvazione della nuova Legge di Bilancio.
Per rottamare le cartelle di pagamento è necessario fare una dichiarazione di adesione telematica sul sito di Agenzia delle Entrate che indica anche entro le date stabilite, oltra a poter verificare la propria situazione debitoria, per permettere la riscossione dell’importo relativo al mancato pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Si può pagare in un’unica soluzione o in diciotto rate in cinque anni e con legge di conversione del Decreto Milleproroghe ha prorogato il termine dell’annullamento dei debiti dello stralcio al 30 aprile 2023 e lo stralcio totale per gli enti locali delle cartelle esattoriali fino a 1000 euro, comprese le sanzioni e gli interessi.
Spetterà agli enti creditori effettuare la procedura e non al contribuente e lo stralcio è valido per le cartelle emesse dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 per debiti per Iva, Irpef, Irap, ritenute, multe per infrazioni al Codice della Strada, bollo auto e assicurazioni, contributi, Tari, Tosap, anche se i creditori sono i comuni o gli enti previdenziali privati.
Cosa fa Caf e Patronato a seguito della notifica della cartella esattoriale
Gli esperti di Caf e Patronato sono a disposizione degli utenti per:
- effettuare la richiesta di rateazione di pagamento della cartella se il contribuente è in una situazione di obiettiva difficoltà economica temporanea con la documentazione da presentare prima dell’avvio della procedura esecutiva in carta semplice e con marca da bollo per ottenere la sospensione di pagamento per un anno e la dilazione del pagamento in quarantotto rate;
- la contestazione delle cartelle per il suo annullamento presso il Tribunale o il Giudice di Pace.
Il mancato pagamento dell’importo relativo alle cartelle può portare alla riscossione coattiva del debito anche attraverso misure come il fermo amministrativo, l’espropriazione forzata dei beni mobili, immobile e dei crediti verso terzi e l’ipoteca sui beni immobili del debitore e dei coobbligati. Prenota un appuntamento cartelle esattoriali online ed usufruire che riguardano i rapporti con il Fisco.
Per conoscere ulteriori dettagli sulle procedure di riscossione a titolo esecutivo, per sospendere la riscossione, per la rottamazione e tutte le procedure relative alle cartelle esattoriali contatta gli esperti di Caf e Patronato. Puoi anche consultare: